Art. 14 LAgr dal 2023

Art. 14 Sezione 2: Designazione In generale
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2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari. (3)
4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l’impiego. (4)
5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12. (5)
(1) Introdotto dall’all. n. 8 della L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).(2) Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.