Art. 14 LDIP dal 2025

Art. 14 Rinvio di
ritorno e rinvio
altrove
1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev’essere osservato qualora la presente legge lo preveda.
2 In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev’essere osservato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.