OLL1 Art. 14 - Servizio di picchetto a. Principio

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 14 OLL1 dal 2023

Art. 14 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 14 Servizio di picchetto a. Principio

(art. 6, 9–31 e 36 LL)

1 Nel servizio di picchetto il lavoratore, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d’emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari.

2 In un periodo di quattro settimane, il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo sette giorni. Una volta terminato l’ultimo servizio di picchetto, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere chiamato a prestare detto servizio.

3 Eccezionalmente, un lavoratore può essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di quattro settimane, purché:

  • a. a causa delle dimensioni e della struttura aziendali non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 2; e
  • b. il numero degli interventi di picchetto effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di cinque al mese.
  • 4 Modifiche a breve termine nella pianificazione e nella ripartizione del picchetto, con gli interventi che ne risultano, sono possibili soltanto con il consenso dei lavoratori aventi obblighi familiari e sempreché un’altra soluzione non sia accettabile per l’azienda.


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