Art. 14 OLL1 dal 2023

Art. 14 Servizio di picchetto a. Principio
(art. 6, 9–31 e 36 LL)
1 Nel servizio di picchetto il lavoratore, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d’emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari.
2 In un periodo di quattro settimane, il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo sette giorni. Una volta terminato l’ultimo servizio di picchetto, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere chiamato a prestare detto servizio.
3
4 Modifiche a breve termine nella pianificazione e nella ripartizione del picchetto, con gli interventi che ne risultano, sono possibili soltanto con il consenso dei lavoratori aventi obblighi familiari e sempreché un’altra soluzione non sia accettabile per l’azienda.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.