LPar Art. 13e - Verifica da parte di un’impresa di revisione abilitata

Einleitung zur Rechtsnorm LPar:



Art. 13e LPar dal 2020

Art. 13e Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) drucken

Art. 13e Verifica da parte di un’impresa di revisione abilitata

1 Il datore di lavoro fornisce all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della verifica.

2 L’impresa di revisione verifica la corretta esecuzione formale dell’analisi della parit salariale.

3 Entro un anno dopo l’esecuzione dell’analisi della parit salariale stila un rapporto concernente tale esecuzione all’attenzione della direzione dell’azienda oggetto della verifica.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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