Art. 13e LPar dal 2020

Art. 13e Verifica da parte di un’impresa di revisione abilitata
1 Il datore di lavoro fornisce all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della verifica.
2 L’impresa di revisione verifica la corretta esecuzione formale dell’analisi della parit salariale.
3 Entro un anno dopo l’esecuzione dell’analisi della parit salariale stila un rapporto concernente tale esecuzione all’attenzione della direzione dell’azienda oggetto della verifica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.