LDIP Art. 138a -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 138a LDIP dal 2025

Art. 138a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 138a Incidenti nucleari (1)

1 Le pretese derivanti da un incidente nucleare sottostanno al diritto svizzero.

2 Se l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile è situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Parigi (2) , il diritto di tale Stato determina:

  • a. se il campo d’applicazione dell’obbligo di risarcimento dei danni nucleari dell’esercente è più ampio di quello di cui all’articolo 2 paragrafo (b) della Convenzione di Parigi;
  • b. se e in quale misura è risarcito un danno nucleare nei casi di cui all’articolo 9 della Convenzione di Parigi.
  • 3 Il capoverso 2 si applica per analogia all’esercente di un impianto nucleare situato in uno Stato non Parte contraente della Convenzione di Parigi, in quanto tale Stato preveda una regolamentazione almeno equivalente a quella della Svizzera.

    (1) Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).
    (2) RS 0.732.44

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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