Art. 138a LDIP dal 2025

Art. 138a Incidenti nucleari (1)
1 Le pretese derivanti da un incidente nucleare sottostanno al diritto svizzero.
2
3 Il capoverso 2 si applica per analogia all’esercente di un impianto nucleare situato in uno Stato non Parte contraente della Convenzione di Parigi, in quanto tale Stato preveda una regolamentazione almeno equivalente a quella della Svizzera.
(1) Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).(2) RS 0.732.44
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