Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 138

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 138 OETV dal 2025

Art. 138 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 138 Pneumatici

1 Su uno stesso veicolo sono ammessi pneumatici di genere diverso, quali pneumatici con carcassa radiale e carcassa diagonale. Sui quadricicli a motore e tricicli a motore, tutti gli pneumatici di un asse devono tuttavia essere dello stesso tipo. (1)

2 Su motoleggere a tre ruote, quadricicli leggeri a motore come anche quadricicli a motore e tricicli a motore aventi una velocità massima di 45 km/h il profilo degli pneumatici può essere meno profondo di 1,60 mm. (2)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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