CPM Art. 137b -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 137b CPM dal 2025

Art. 137b Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 137b Ricettazione (1)

1.Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2.Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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