Art. 137a CPM dal 2025
Art. 137a Estorsione (1)
1.Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. … (2)
2.Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona. (3)
3.Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 132
4.Se il colpevole minaccia di mettere (4) in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 2290]; [FF 1991 II 797]).
(2) Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3389]; FF 1999 1669).
(3) Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3389]; FF 1999 1669).
(4) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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