Art. 137 CPM dal 2025

Art. 137 Danno
patrimoniale procurato con astuzia (1)
1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.