Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 136a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:



Art. 136a LIFD dal 2025

Art. 136a Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 136a (1) Rappresentanza obbligatoria

1 Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

2 Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. L’articolo 133 capoverso 3 si applica per analogia.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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