Art. 136 LAgr dal 2023

Art. 136 (1) Compiti e organizzazione
1 La consulenza è concepita per persone attive nell’agricoltura, nell’economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualit dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.
2 I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.
3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d’importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d’importanza nazionale per le prestazioni fornite.
4 Sono sostenute le attivit di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attivit e le categorie di prestazioni.
5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).(2) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
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