Art. 135 LEF dal 2024

Art. 135 Contenuto
1 Le condizioni dell’incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall’aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC (1) ). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione. (2)
2 Le condizioni dell’incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
(1) RS 210(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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