LDIP Art. 135 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 135 LDIP dal 2025

Art. 135 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 135 Vizi di un
prodotto

1 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto sono regolate, a scelta del danneggiato:

  • a. dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in mancanza di stabile organizzazione, della dimora abituale del danneggiatore o
  • b. dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sempreché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.
  • 2 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.


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