Codice penale militare (CPM) Art. 133a

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 133a CPM dal 2025

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Art. 133a Impiego illecito di valori patrimoniali (1)

1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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