Art. 132 CPP dal 2024

Art. 132 Difensore d’ufficio
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2 Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficolt cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
3 Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.