Art. 132 ORC dal 2025
Art. 132 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico assuntore contiene le indicazioni seguenti:a. la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;b. (1) la data del contratto di fusione e dei bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti;c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;d. se del caso, le quote sociali e i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);e. se del caso, l’indennità (art. 8 LFus);f. se del caso, l’aumento del capitale derivante dalla fusione;g. la menzione dell’attestazione di un perito revisore abilitato in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus);h. in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all’iscrizione del nuovo ente giuridico.
2 L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:a. la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;b. il fatto che l’ente giuridico è cancellato a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.