Art. 132 LTF dal 2025

Art. 132 Disposizioni transitorie
1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
2... (1)
3 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 (2) sull’organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 (3) concernente l’aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. (4)
4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l’articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. (4)
(1) Abrogato dal n. 1 dell’all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).(2) CS 3 499
(3) [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879]
(4) (5)
(5) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
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