Art. 131 OETV dal 2025

Art. 131 (1) Spazio di carico, parafanghi
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Gli autoveicoli di lavoro possono presentare spazi di carico in conformità con la loro destinazione d’uso. Agli spazi destinati al trasporto si applicano, per quanto concerne la protezione degli occupanti e i dispositivi di fissaggio del carico, le esigenze dei corrispondenti autoveicoli di trasporto. Le piattaforme necessarie per gli operatori e l’esecuzione dei lavori non sono considerate spazi di carico.
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Per ragioni tecniche o operative, i parafanghi possono mancare (art. 66 cpv. 2).
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.