Art. 131 LDIP dal 2025

Art. 131 Diritto di
credito diretto
Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell’assicuratore o di quello dove l’atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.