LDIP Art. 131 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 131 LDIP dal 2025

Art. 131 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 131 Diritto di
credito diretto

Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell’assicuratore o di quello dove l’atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.


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