Art. 130 CCS dal 2022

Art. 130 4. Estinzione per legge
1 L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
2 Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.