Art. 130 ORC dal 2025

Art. 130 Fusione di enti giuridici Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
1 Ognuno degli enti giuridici partecipanti alla fusione deve notificare per l’iscrizione i fatti che lo riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali dell’ufficio del registro di commercio interessato.
2 Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all’iscrizione della fusione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito all’iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente senza ulteriori verifiche. Su richiesta trasmette loro le copie della notificazione e dei documenti giustificativi. (1)
3 Tutti i documenti giustificativi e i dati elettronici riguardanti le iscrizioni degli enti giuridici trasferenti devono essere trasmessi all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore dopo la loro cancellazione e conservati con gli atti riguardanti l’ente giuridico assuntore.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.