Art. 13 OETV dal 2025
Art. 13 Generi di autoveicoli di lavoro
1 Per quanto non siano considerati autoveicoli di trasporto (art. 11), gli «autoveicoli di lavoro» sono veicoli: a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installate stabilmente macchine per effettuare lavori; e b. aventi i seguenti carichi massimi:1. un carico utile o rimorchiato per componenti, attrezzi, materie e materiale di consumo necessari alla macchina fino al 10 per cento del peso totale, 2. in caso di impiego esclusivamente per lavori stazionari: un carico rimorchiato fino a 3000 kg e un carico d’appoggio fino a 200 kg per un veicolo a motore o un carico utile fino a 200 kg per veicoli monotraccia trasportati per gli spostamenti degli operatori (art. 77 cpv. 1 lett. d ONC (1) ). (2)
2 Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro:a. (2) gli autoveicoli secondo il capoverso 1: 1. che hanno la possibilità di caricare temporaneamente e trasportare un bene specifico, meccanicamente modificato o utilizzato nel processo di lavoro oppure risultato dal lavoro svolto, e 2. nei quali la somma di carico utile e carico rimorchiato è pari al massimo a un terzo del peso totale, ma non più di 4000 kg;b. (2) gli autoveicoli adibiti al trasporto di materiale in cantieri e luoghi di lavoro contigui e delimitati, ma non completamente chiusi alla circolazione, che vengono trasferiti soltanto vuoti;c. (2) gli autoveicoli muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell’OSN (6) , che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti;d. (7) autoveicoli dei servizi antincendio e della protezione civile con cui sono trasportati esclusivamente operatori e materiale dell’organizzazione in questione.
3 Gli autoveicoli di lavoro si suddividono come segue:a. le «macchine semoventi» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocità massima per costruzione (8) di oltre 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %);b. i «carri di lavoro» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocità massima per costruzione di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %).
4 Gli autoveicoli di lavoro possono essere immatricolati come autoveicoli di trasporto se rispettano tutte le prescrizioni ad essi applicabili e se le attrezzature di lavoro non riducono considerevolmente la visuale del conducente e non ostacolano la circolazione. (9)
(1) [RS 741.11]
(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(6) [RS 725.111]
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]). La correzione del 19 feb. 2019 concerne soltanto il testo francese ([RU 2019 685]).
(8) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.