Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 13

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 13 OETV dal 2025

Art. 13 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 13 Generi di autoveicoli di lavoro

1 Per quanto non siano considerati autoveicoli di trasporto (art. 11), gli «autoveicoli di lavoro» sono veicoli:

  • a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installate stabilmente macchine per effettuare lavori; e
  • b. aventi i seguenti carichi massimi:
  • 1. un carico utile o rimorchiato per componenti, attrezzi, materie e materiale di consumo necessari alla macchina fino al 10 per cento del peso totale,
  • 2. in caso di impiego esclusivamente per lavori stazionari: un carico rimorchiato fino a 3000 kg e un carico d’appoggio fino a 200 kg per un veicolo a motore o un carico utile fino a 200 kg per veicoli monotraccia trasportati per gli spostamenti degli operatori (art. 77 cpv. 1 lett. d ONC (1) ). (2)
  • 2 Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro:

  • a. (2) gli autoveicoli secondo il capoverso 1:
  • 1. che hanno la possibilità di caricare temporaneamente e trasportare un bene specifico, meccanicamente modificato o utilizzato nel processo di lavoro oppure risultato dal lavoro svolto, e
  • 2. nei quali la somma di carico utile e carico rimorchiato è pari al massimo a un terzo del peso totale, ma non più di 4000 kg;
  • b. (2) gli autoveicoli adibiti al trasporto di materiale in cantieri e luoghi di lavoro contigui e delimitati, ma non completamente chiusi alla circolazione, che vengono trasferiti soltanto vuoti;
  • c. (2) gli autoveicoli muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell’OSN (6) , che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti;
  • d. (7) autoveicoli dei servizi antincendio e della protezione civile con cui sono trasportati esclusivamente operatori e materiale dell’organizzazione in questione.
  • 3 Gli autoveicoli di lavoro si suddividono come segue:

  • a. le «macchine semoventi» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocità massima per costruzione (8) di oltre 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %);
  • b. i «carri di lavoro» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocità massima per costruzione di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 %).
  • 4 Gli autoveicoli di lavoro possono essere immatricolati come autoveicoli di trasporto se rispettano tutte le prescrizioni ad essi applicabili e se le attrezzature di lavoro non riducono considerevolmente la visuale del conducente e non ostacolano la circolazione. (9)

    (1) RS 741.11
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (6) RS 725.111
    (7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). La correzione del 19 feb. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 685).
    (8) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
    (9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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