Art. 13 LDA dal 2022

Art. 13 Locazione di esemplari d’opere
1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
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3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da societ di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.