LAgr Art. 13 - Sgravio del mercato

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 13 LAgr dal 2025

Art. 13 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 13 Sgravio del mercato

1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un’evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato.

2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.


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