Art. 13 LCit dal 2023

Art. 13 Procedura di naturalizzazione
1 Il Cantone designa l’autorit presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.
2 Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell’esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
3 Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all’autorit cantonale di naturalizzazione.
4 L’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.