Legge federale sugli appalti pubblici (LMP)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 13 LMP dal 2022

Art. 13 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 13 Ricusazione

1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

  • a. hanno un interesse personale in una commessa;
  • b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
  • c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
  • d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o
  • e. non godono per altre circostanze dell’indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.
  • 2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.

    3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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