Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 13

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 13 LPPC dal 2025

Art. 13 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 13 Ricerca e sviluppo

1 L’UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l’analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza.

2 Collabora con partner nazionali e internazionali nell’ambito della ricerca e dello sviluppo.


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