OLL1 Art. 13 - Definizione di durata del lavoro

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 13 OLL1 dal 2023

Art. 13 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 13 Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo

Sezione 1: Disposizioni generali Definizione di durata del lavoro

(art. 6 cpv. 2 e 9–31 LL)

1 È considerato durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro: il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro. Sono fatte salve le disposizioni sull’occupazione delle donne incinte e delle madri allattanti, nonché l’articolo 15 capoverso 2.

2 Se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro.

3 A seguito del viaggio di ritorno da un luogo di lavoro esterno ai sensi del capoverso 2, lo spazio della durata giornaliera del lavoro oppure la durata massima del lavoro settimanale possono essere superati; il tempo di riposo giornaliero di 11 ore inizia così a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.

3bis Per i viaggi di servizio all’estero è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno effettuato in Svizzera almeno secondo le condizioni previste al capoverso 2. Se il viaggio di andata e ritorno si svolge completamente o in parte di notte o di domenica, per l’occupazione del lavoratore non è richiesta alcuna autorizzazione. Il riposo giornaliero di 11 ore deve essere accordato immediatamente dopo il viaggio di ritorno e inizia a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio. (1)

4 Il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento professionale o alla formazione continua sia su ordine del datore di lavoro sia a causa della propria attivit professionale, sulla base di una disposizione legale, è considerato tempo di lavoro.

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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