Art. 13 LAVS dal 2025

Art. 13 (1) Ammontare del contributo dei datori di lavoro
Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.