Codice penale militare (CPM) Art. 12a

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 12a CPM dal 2025

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Art. 12a Commissione per omissione

1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

  • a. della legge;
  • b. di un contratto;
  • c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o
  • d. della creazione di un rischio.
  • 3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

    4 Il giudice può attenuare la pena.


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