Art. 129 CPM dal 2025
Art. 129 Dei reati contro la proprietà Appropriazione semplice (1)
1.Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130–132.
2.Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa. (2)
3.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 2290]; [FF 1991 II 797]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.