Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 128

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 128 OETV dal 2025

Art. 128 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 128 Freno ausiliario e freno di stazionamento

1 Il freno ausiliario e il freno di stazionamento devono agire per lo meno su tutte le ruote di uno stesso asse. Il freno di stazionamento deve essere indipendente dal freno di servizio; tuttavia, le parti meccaniche contigue alle superfici di frizione – i cilindri a molla in caso di freni a molla – possono essere adoperate in comune, se sono sufficientemente resistenti.

2 Il freno ausiliario deve permettere di immobilizzare il veicolo anche se il freno di servizio non funziona. L’efficacia deve essere progressiva. Se ogni circuito di un freno a doppio circuito adempie i requisiti fissati per il freno ausiliario, non è necessario un freno ausiliario separato.

3 Il freno ausiliario e il freno di stazionamento possono essere riuniti in un solo dispositivo se i requisiti fissati per ognuno di essi sono rispettati.


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