Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 127

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 127 ORC dal 2025

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Art. 127 Trasferimento all’estero della sede di un ente giuridico svizzero

1 Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle prescrizioni della LDIP (1) , oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell’ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. una prova che l’ente giuridico continua a sussistere all’estero;
  • b. la relazione di un perito revisore abilitato attestante che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 LFus o acconsentono alla cancellazione;
  • c. (2) la decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
  • d. (3) se del caso, l’autorizzazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1983 (4) sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.
  • 2 Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero, l’ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso.

    3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:

  • a. la data della decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
  • b. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dopo il trasferimento all’estero;
  • c. l’autorità estera competente per la registrazione dopo il trasferimento della sede all’estero;
  • d. la data della relazione di revisione attestante che sono state prese le disposizioni necessarie a tutela dei creditori;
  • e. il fatto che la società è cancellata.
  • (1) RS 291
    (2) Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
    (3) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (4) RS 211.412.41

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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