Art. 127 LIFD dal 2024
Art. 127 Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni
1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:a. il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore;b. i creditori e i debitori, su l’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;c. gli assicuratori, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;d. i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;e. le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.
2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorit fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
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