Art. 126 CPC dal 2025

Art. 126 Sospensione del procedimento
1 Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.
2 La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.