Art. 126 LTF dal 2025

Art. 126 Misure cautelari
Dopo la ricezione della domanda di revisione, il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata o ordinare altre misure cautelari.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.