Art. 125 CCS dal 2025
Art. 125 Obbligo di mantenimento dopo il divorzio I. Condizioni
1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2 Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio;2. durata del matrimonio;3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;4. età e salute dei coniugi;5. reddito e patrimonio dei coniugi;6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;8. aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita.
3 Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;3. ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a lui intimamente legata.
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