Art. 124a CCS dal 2022

Art. 124a (1)
1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d’invalidit e ha gi raggiunto l’et di pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equit sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.
2 La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest’ultima gli è versata dall’istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.
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