Art. 124 CPP dal 2023

Art. 124 Competenza e procedura
1 Il giudice investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.
2 Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all’imputato è data l’occasione di esprimersi sull’azione civile.
3 Il riconoscimento dell’azione civile da parte dell’imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.
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