Art. 124 LTF dal 2024
Art. 124 Termine
1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:a. per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;b. per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;c. per violazione della CEDU (1) , entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo diviene definitiva ai sensi dell’articolo 44 CEDU;d. per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2 Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:a. in materia penale, per i motivi di cui all’articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;b. negli altri casi, per il motivo di cui all’articolo 123 capoverso 1.
3 Sono fatti salvi i termini particolari di cui all’articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008 (2) sulla responsabilit civile in materia nucleare. (3)
(1) [RS 0.101]
(2) [RS 732.44]
(3) Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilit civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 ([RU 2022 43]; [FF 2007 4957]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.