Art. 123 LTF dal 2024
Art. 123 Altri motivi
1 La revisione può essere domandata se nell’ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell’instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
2 La revisione può inoltre essere domandata:a. (1) in materia civile e di diritto pubblico, se l’instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;b. (2) in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP (3) ;c. (4) in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all’articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008 (5) sulla responsabilit civile in materia nucleare.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 1881]; [FF 2006 989]).
(3) [RS 312.0]
(4) Introdotta dall’all. n. II 1 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilit civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicata il 27 gen. 2022 ([RU 2022 43]; [FF 2007 4957]).
(5) [RS 732.44]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.