LStrl Art. 123 -

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 123 LStrl dal 2024

Art. 123 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 123 Emolumenti

1 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

3 I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalit . L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.


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