LStrl Art. 122b - Violazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 122b LStrl dal 2024

Art. 122b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 122b (1) Violazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entit si può prescindere dal procedimento.

2 Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

3 Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:

  • a. nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
  • b. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

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