Art. 122b LStrl dal 2024

Art. 122b (1) Violazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entit si può prescindere dal procedimento.
2 Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
3
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.