Art. 122 OETV dal 2025

Art. 122 Posti a sedere e posti in piedi (1)
1 Sugli autobus il sedile del conducente deve essere separato dagli altri sedili. Nei veicoli con posti in piedi, al conducente deve sempre essere garantita, durante il viaggio, la visuale libera in un angolo di 90° verso destra e verso sinistra. (2) Se necessario per motivi d’esercizio vanno montate separazioni o dispositivi analoghi. (3)
2 Il numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati deve essere indicato in modo ben visibile all’interno del veicolo.
3 … (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).(2) Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(3) Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(4) Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.