Art. 121a CCS dal 2024

Art. 121a (1) Regolazione dell’immigrazione (2) *
1 La Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.
3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attivit lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacit d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.
5 La legge disciplina i particolari.
(1) * Con disposizione transitoria. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU20141391;FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 2756303, 2014 3511).(2) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.