Art. 121 LD dal 2023

Art. 121 Ricettazione doganale
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o in custodia, occulta, spaccia, aiuta a spacciare o mette in commercio merci soggette a dazio o vietate, di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all’obbligo doganale oppure introdotte nel territorio doganale o importate in violazione di un divieto o di una limitazione, è punito con la pena comminata per l’antefatto.
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