Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 121

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 121 OETV dal 2025

Art. 121 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 121 Autobus (compresi autobus snodati e filobus) e minibus Abitacolo, carrozzeria (1)

1 … (2)

2 I corridoi e le piattaforme per i passeggeri in piedi devono avere un suolo antisdrucciolevole. Non sono ammessi sedili supplementari nel corridoio centrale. L’altezza minima dei corridoi deve essere di:

  • a. (3) per gli autobus a un piano con oltre 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per i posti in piedi
  • [tab]1,80 m
  • b. (3) per gli autobus con al massimo 23 posti a sedere, compreso quello del conducente
  • [tab]1,50 m
  • c. (3) per gli autobus a due piani:
  • [tab]

  • 1. al piano superiore
  • 1,50 m
  • 2. al piano inferiore
  • 1,77 m
  • 3. al piano inferiore nella parte situata sopra o dietro l’asse posteriore
  • [tab]1,62 m
  • d. nei minibus, esclusi gli scuolabus
  • [tab]1,50 m. (6)
  • 2bis Gli autobus a due piani delle categorie I e II il cui piano superiore può trasportare oltre 50 passeggeri devono essere dotati di due scale che colleghino lo spazio passeggeri superiore a quello inferiore. La presente disposizione si applica ai veicoli della categoria III il cui piano superiore può trasportare oltre 30 passeggeri. (7)

    3 Lo spazio per i passeggeri deve essere munito d’illuminazione elettrica. Se questo spazio è separato dalla cabina di guida, i passeggeri devono, in caso di necessità, poter chiedere la fermata del veicolo.

    4 I portabagagli devono essere tali che i bagagli non cadano in caso di frenate brusche.

    5 Per quanto concerne la resistenza meccanica della carrozzeria, gli autobus devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 66. (8)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (8) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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