Art. 121 CPM dal 2025
Art. 121 Lesioni personali. Lesioni gravi (1)
È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:a. ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;b. mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;c. cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni (2) .
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(2) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
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