Codice penale militare (CPM) Art. 121

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 121 CPM dal 2025

Art. 121 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 121 Lesioni personali. Lesioni gravi (1)

È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:

  • a. ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;
  • b. mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;
  • c. cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.
  • chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni (2) .

    (1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
    (2) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesstrafgericht

    BSGLeitsatzSchlagwörter
    BB.2021.97Bundes; Verfahren; Verfahrens; Recht; Verfahrensakten; Vollmacht; Staatsanwältin; Richt; Bundesanwaltschaft; Verteidiger; Verfügung; Vereinigung; Akten; Gesuch; Zustellung; Frist; Mandat; Beschwerdefrist; Wiederherstellung; Vereinigungsverfügung; Beschwerdekammer; Beamte; Verfahren; Verteidigung; Verfügungen; Staatsanwaltschaft; Schaffhausen; Sistierung; Behörde