LStrl Art. 121 - Messa al sicuro e confisca di documenti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 121 LStrl dal 2025

Art. 121 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 121 (1) Messa al sicuro e confisca di documenti

1 Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d’identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d’identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.

2 La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d’identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

3 Sono considerati documenti d’identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dello straniero.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-597/2019Luftfahrt (Übriges)Beweis; Vorinstanz; Recht; Sorgfalt; Bundes; Sorgfalts; Sorgfaltspflicht; Luftverkehrsunternehmen; Vermutung; Person; Recht; Reisedokument; Verfahren; Urteil; Kommentar; Beweislast; Behörde; Schweiz; Sanktion; Untersuchung; Reisedokumente; Einreise; Sachverhalt; Personen; Mitwirkung; Swiss