LStrl Art. 120e - Perseguimento penale

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 120e LStrl dal 2024

Art. 120e Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 120e (1) Perseguimento penale

1 Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

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(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dall’11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).
(2) Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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